IL PRETORE Sciogliendo la riserva sulla richiesta di concessione di termine per la difesa ex art. 108 c.p.p. avanzata dagli avv.ti Liccardo e Guarino e relativa opposizione della p.c. e del p.m. di udienza, osserva quanto segue. Con atto di citazione notificato agosto 1995, Diana Nicola, Diana Giuseppe, Bianchi Mario, Del Bianco Francesco e Palmarini Gianpaolo venivano citati a giudizio di questo pretore per rispondere del reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p.v. per aver provocato in concorso tra loro, rispettivamente il primo nella qualita' di responsabili e direttori dei lavori e resp.li delle ditte appaltanti lavori in Mugnano di Napoli, la morte di Verde Luigi. All'odierna udienza i difensori degli imputati avv.ti Verzillo e De Chiara, non sono comparsi e poiche' le istanze difensive di rinvio per impedimento sono state disattese in quanto non adeguatamente documentate e relative a fatti meno urgenti, si e' reso necessario procedere ai sensi dell'art. 97, comma 4 c.p.p., a designare come sostituto un difensore d'ufficio agli imputati. I difensori d'ufficio designati hanno formulato richiesta di assegnazione di termine a difesa ai sensi dell'art. 108 c.p.p., il p.m. e il difensore di parte civile avv. Tinto si sono opposti, ed ha eccepito la inammissibilita' della richiesta in quanto fatta in mancanza dei presupposti di legge. Questo pretore chiamato a decidere sulla istanza dei difensori designati d'ufficio di concessione di termine a difesa, sentite le parti e preso atto dei dubbi di costituzionalita' dell'art. 108 c.p.p. laddove non prevede il termine a difesa per il difensore d'ufficio designato dal giudice per l'assenza di quello di fiducia, ritiene doveroso e necessario sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108 c.p.p. e rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la decisione. L'art. 108 c.p.p. prevede la possibilita' di concedere al nuovo difensore dell'imputato o a quello designato in sostituzione che ne fa richiesta un termine congruo per la difesa per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del proc.to, ma solo nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilita' e abbandono. Ben vero tale norma limita l'esercizio della facolta' di chiedere ed ottenere, attesa la mancanza di discrezionalita' del giudice, un termine a difesa ai casi di cui agli artt. 105, 106 e 107 c.p.p. lasciando il difensore nominato d'ufficio dal giudice in caso di assenza di quello di fiducia, privo della facolta' di usufruire di termine a difesa, in quanto in nessun modo e' possibile, anche in via interpretativa sistematica, ritenere assimilabile la ipotesi di assenza del difensore a quella di abbandono e/o rinuncia. Se, come detto, non e' previsto dalla legge il riconoscimento per il difensore d'ufficio della possibilita' di avvalersi della facolta' di chiedere ed ottenere un congruo termine per predisporre la difesa dell'imputato, e' opinione del giudicante che tale situazione costituisce grave pregiudizio per la difesa e rischia di confinare il ruolo del difensore d'ufficio a mero simulacro difensivo, in particolare in processi connotati da imputazioni gravi e notevole documentazione da esaminare allo scopo di svolgere compiutamente il compito difensivo. Il procedimento pertanto deve essere sospeso in attesa della pronuncia della Consulta sulla questione di costituzionalita' sollevata. Non avendo il legislatore previsto il caso di assenza del difensore di fiducia tra le ipotesi, da ritenersi tassative, di cui all'art. 108 c.p.p., che costituiscono presupposto per la concessione del termine a difesa al difensore d'ufficio designato in sostituzione, si e' dell'avviso che cio' realizzi notevole disparita' di trattamento tra situazioni analoghe anche se non giuridicamente assimilabili tra loro, basti pensare al caso di rinuncia da parte dell'avvocato di fiducia che abilita a richiedere termine per la difesa il difensore nuovo o quello designato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., posizione quest'ultima che per niente differisce dalla condizione processuale del difensore designato per la assenza di quello nominato di fiducia. Cosi' pure appare discriminata in modo illegittimo la condizione del difensore designato d'ufficio rispetto alla facolta' di richiedere termine a difesa riconosciuta all'imputato nel giudizio direttissimo dagli artt. 431, comma 6 e 566, comma 7, c.p.p., perche' e' evidente che anche nel giudizio direttissimo puo' verificarsi il caso di imputato difeso da avvocato designato d'ufficio dal giudice e che quindi puo' garantirsi la possibilita' di avere termine per essere adeguatamente difeso solo perche' e' lui stesso legittimato a chiedere termine, mentre uguale garanzia di difesa non va riconosciuta all'imputato difeso da avvocato nominato d'ufficio nel giudizio ordinario quando quello di fiducia o quello designato nel decreto che dispone il giudizio e' assente, atteso che in base all'art. 108 c.p.p. (qualora lo stesso venga inteso come contenente un elenco tassativo di ipotesi), la mera assenza del difensore di fiducia non costituisce titolo per conseguire termine per la difesa. Per le argomentazioni svolte si ritiene che per le differenti posizioni processuali determinate dalla attuale configurazione dell'art. 108 c.p.p., detta norma palesi forte contrasto con il principio di uguaglianza affermato dall'art. 3 della Costituzione e che sotto questo profilo la questione di legittimita' costituzionale appare non infondata. Ulteriore censura di incostituzionalita' della norma di cui all'art. 108 c.p.p. puo' muoversi in relazione all'art. 24, comma 2, della Costituzione, perche' non aver previsto la possibilita' per il difensore designato ai sensi dell'art. 97 c.p.p. di richiedere termine per la difesa anche in caso di mera assenza del difensore di fiducia dell'imputato, oltre a relegare in posizione secondaria la difesa d'ufficio intervenuta per l'assenza dell'avvocato di fiducia, finisce per non assicurare la possibilita' ovvero il diritto dell'imputato ad avere una difesa effettiva e non meramente simbolica che soddisfi soltanto esigenze di natura processuale, tant'e' che lo stesso articolo del codice di rito penale che si rimette al vaglio di costituzionalita', prevede che il termine da concedere per la difesa deve essere congruo onde permettere al nuovo difensore od a quello designato d'ufficio di prendere cognizione di atti e fatti del procedimento in cui e' chiamato a svolgere il compito difensivo. Orbene, come sopra evidenziato, anche con riguardo al principio costituzionale dell'inviolabile diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione la norma dell'art. 108 c.p.p. presenta forti dubbi di tenuta costituzionale nella parte relativa alla mancata previsione dell'assenza del difensore di fiducia, tra i casi in cui e' riconosciuta al difensore d'ufficio la possibilita' di ottenere termine per la difesa. La avvertita necessita' di colmare la evidenziata lacuna normativa nella disciplina codicistica del termine per la difesa come previsto dall'art. 108 c.p.p., inducono di conseguenza a rimettere la questione al giudizio del giudice delle leggi, al fine di estendere ad una fattispecie non contemplata dalla norma denunciata diritti e facolta' dalla stessa norma riconosciuti ad altre fattispecie, non sussistendo ragioni logico-giuridiche che legittimano tale diversificazione e palesandosi contrasto con inviolabili principi costituzionali non superabile in via interpretativa. La questione rappresentata e' rilevante nel presente procedimento, in quanto dalla decisione sulla stessa discende la possibilita' per il giudicante di valutare gli estremi per dare ai difensori designati d'ufficio agli imputati congruo termine per la difesa, sicche' un mancato intervento additivo da parte della Corte comporta verosimilmente la reiezione della istanza di termine per la difesa con l'obbligo per il difensore d'ufficio di continuare nel suo compito senza poter assicurare adeguata attivita' difensiva.