IL PRETORE
   Sciogliendo  la  riserva  sulla richiesta di concessione di termine
 per la difesa ex art. 108 c.p.p. avanzata  dagli  avv.ti  Liccardo  e
 Guarino  e  relativa  opposizione  della  p.c. e del p.m. di udienza,
 osserva quanto segue.
   Con atto di citazione notificato agosto 1995, Diana  Nicola,  Diana
 Giuseppe,  Bianchi  Mario, Del Bianco Francesco e Palmarini Gianpaolo
 venivano citati a giudizio di questo pretore per rispondere del reato
 di cui agli artt. 113 e 589 c.p.v. per aver provocato in concorso tra
 loro, rispettivamente il  primo  nella  qualita'  di  responsabili  e
 direttori  dei  lavori  e  resp.li  delle  ditte appaltanti lavori in
 Mugnano di Napoli, la morte di Verde Luigi.
   All'odierna udienza i difensori degli imputati avv.ti Verzillo e De
 Chiara, non sono comparsi e poiche' le istanze  difensive  di  rinvio
 per  impedimento  sono  state  disattese  in quanto non adeguatamente
 documentate e relative a fatti meno urgenti, si  e'  reso  necessario
 procedere  ai  sensi  dell'art.  97, comma 4 c.p.p., a designare come
 sostituto un difensore d'ufficio agli imputati.
   I  difensori  d'ufficio  designati  hanno  formulato  richiesta  di
 assegnazione  di  termine  a difesa ai sensi dell'art. 108 c.p.p., il
 p.m. e il difensore di parte civile avv. Tinto si sono opposti, ed ha
 eccepito la inammissibilita'  della  richiesta  in  quanto  fatta  in
 mancanza dei presupposti di legge.
   Questo  pretore  chiamato  a  decidere  sulla istanza dei difensori
 designati d'ufficio di concessione di termine a  difesa,  sentite  le
 parti  e  preso  atto  dei  dubbi  di costituzionalita' dell'art. 108
 c.p.p.  laddove non prevede il termine  a  difesa  per  il  difensore
 d'ufficio  designato  dal giudice per l'assenza di quello di fiducia,
 ritiene  doveroso  e  necessario  sollevare  d'ufficio  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 108 c.p.p. e rimettere gli atti
 alla Corte costituzionale per la decisione.
   L'art.  108  c.p.p.  prevede  la possibilita' di concedere al nuovo
 difensore dell'imputato o a quello designato in sostituzione  che  ne
 fa richiesta un termine congruo per la difesa per prendere cognizione
 degli  atti  e  per informarsi sui fatti oggetto del proc.to, ma solo
 nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilita' e abbandono.
   Ben vero tale norma limita l'esercizio della facolta'  di  chiedere
 ed  ottenere,  attesa la mancanza di discrezionalita' del giudice, un
 termine a difesa ai casi di cui agli artt.  105,  106  e  107  c.p.p.
 lasciando  il  difensore  nominato  d'ufficio  dal giudice in caso di
 assenza di quello di fiducia, privo della facolta'  di  usufruire  di
 termine a difesa, in quanto in nessun modo e' possibile, anche in via
 interpretativa  sistematica,  ritenere  assimilabile  la  ipotesi  di
 assenza del difensore a quella di abbandono e/o rinuncia.
   Se, come detto, non e' previsto dalla legge il  riconoscimento  per
 il difensore d'ufficio della possibilita' di avvalersi della facolta'
 di  chiedere ed ottenere un congruo termine per predisporre la difesa
 dell'imputato,  e'  opinione  del  giudicante  che  tale   situazione
 costituisce grave pregiudizio per la difesa e rischia di confinare il
 ruolo   del  difensore  d'ufficio  a  mero  simulacro  difensivo,  in
 particolare in processi connotati da  imputazioni  gravi  e  notevole
 documentazione  da  esaminare allo scopo di svolgere compiutamente il
 compito difensivo.
   Il  procedimento  pertanto  deve  essere  sospeso  in  attesa della
 pronuncia  della  Consulta  sulla  questione   di   costituzionalita'
 sollevata.
   Non avendo il legislatore previsto il caso di assenza del difensore
 di  fiducia  tra  le ipotesi, da ritenersi tassative, di cui all'art.
 108 c.p.p., che costituiscono  presupposto  per  la  concessione  del
 termine a difesa al difensore d'ufficio designato in sostituzione, si
 e'  dell'avviso  che cio' realizzi notevole disparita' di trattamento
 tra situazioni analoghe anche se non giuridicamente assimilabili  tra
 loro,  basti  pensare  al  caso di rinuncia da parte dell'avvocato di
 fiducia che abilita a richiedere termine per la difesa  il  difensore
 nuovo  o  quello  designato  ai  sensi dell'art. 97 c.p.p., posizione
 quest'ultima che per niente differisce dalla  condizione  processuale
 del difensore designato per la assenza di quello nominato di fiducia.
 Cosi'  pure appare discriminata in modo illegittimo la condizione del
 difensore designato d'ufficio rispetto alla  facolta'  di  richiedere
 termine  a difesa riconosciuta all'imputato nel giudizio direttissimo
 dagli artt. 431, comma 6 e 566, comma 7, c.p.p., perche' e'  evidente
 che  anche  nel  giudizio  direttissimo  puo'  verificarsi il caso di
 imputato difeso da avvocato designato d'ufficio  dal  giudice  e  che
 quindi  puo'  garantirsi  la possibilita' di avere termine per essere
 adeguatamente  difeso  solo  perche'  e'  lui  stesso  legittimato  a
 chiedere   termine,   mentre   uguale   garanzia  di  difesa  non  va
 riconosciuta all'imputato difeso da avvocato nominato  d'ufficio  nel
 giudizio  ordinario  quando  quello di fiducia o quello designato nel
 decreto che dispone il  giudizio  e'  assente,  atteso  che  in  base
 all'art.  108  c.p.p. (qualora lo stesso venga inteso come contenente
 un elenco tassativo di ipotesi), la mera  assenza  del  difensore  di
 fiducia non costituisce titolo per conseguire termine per la difesa.
   Per  le  argomentazioni  svolte  si  ritiene  che per le differenti
 posizioni  processuali  determinate  dalla   attuale   configurazione
 dell'art.  108  c.p.p.,  detta  norma  palesi  forte contrasto con il
 principio di uguaglianza affermato dall'art. 3 della  Costituzione  e
 che  sotto questo profilo la questione di legittimita' costituzionale
 appare non infondata.
   Ulteriore  censura  di  incostituzionalita'  della  norma  di   cui
 all'art.    108 c.p.p. puo' muoversi in relazione  all'art. 24, comma
 2, della Costituzione, perche' non aver previsto la possibilita'  per
 il  difensore  designato  ai  sensi dell'art. 97 c.p.p. di richiedere
 termine per la difesa anche in caso di mera assenza del difensore  di
 fiducia  dell'imputato,  oltre  a relegare in posizione secondaria la
 difesa d'ufficio intervenuta per l'assenza dell'avvocato di  fiducia,
 finisce   per  non  assicurare  la  possibilita'  ovvero  il  diritto
 dell'imputato ad avere una difesa effettiva e non meramente simbolica
 che soddisfi soltanto esigenze di natura processuale, tant'e' che  lo
 stesso articolo del codice di rito penale che si rimette al vaglio di
 costituzionalita',  prevede che il termine da concedere per la difesa
 deve essere congruo onde permettere al nuovo difensore  od  a  quello
 designato  d'ufficio  di  prendere  cognizione  di  atti  e fatti del
 procedimento in cui e' chiamato a svolgere il compito difensivo.
   Orbene, come sopra evidenziato, anche  con  riguardo  al  principio
 costituzionale   dell'inviolabile   diritto  di  difesa  riconosciuto
 dall'art.   24 della  Costituzione  la  norma  dell'art.  108  c.p.p.
 presenta  forti  dubbi  di tenuta costituzionale nella parte relativa
 alla  mancata previsione dell'assenza del difensore di fiducia, tra i
 casi in cui e' riconosciuta al difensore d'ufficio la possibilita' di
 ottenere termine per la difesa.
   La avvertita necessita' di colmare la evidenziata lacuna  normativa
 nella disciplina codicistica del termine  per la difesa come previsto
 dall'art.   108  c.p.p.,  inducono  di  conseguenza  a  rimettere  la
 questione al giudizio  del giudice delle leggi, al fine di  estendere
 ad  una fattispecie non contemplata dalla norma denunciata  diritti e
 facolta' dalla stessa norma riconosciuti ad  altre  fattispecie,  non
 sussistendo   ragioni   logico-giuridiche      che  legittimano  tale
 diversificazione e palesandosi  contrasto  con  inviolabili  principi
 costituzionali non superabile in via interpretativa.
   La  questione rappresentata e' rilevante nel presente procedimento,
 in quanto dalla decisione sulla stessa discende la  possibilita'  per
 il giudicante di valutare gli estremi per dare ai difensori designati
 d'ufficio  agli  imputati  congruo  termine per la difesa, sicche' un
 mancato  intervento  additivo   da   parte   della   Corte   comporta
 verosimilmente  la  reiezione  della istanza di termine per la difesa
 con l'obbligo per  il  difensore  d'ufficio  di  continuare  nel  suo
 compito senza poter assicurare adeguata attivita' difensiva.